Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro stabiliti dal D.lgs 9/04/2008 n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3/08/2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” aggiornato dal D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106 in vigore dal 20/8/2009.
In particolare si pone l’attenzione all’art.90 comma 9 del D.lgs 81/08 modificato :
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
IN ASSENZA DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 100 O DEL FASCICOLO DI CUI ALL'ARTICOLO 91, COMMA 1, LETTERA B), QUANDO PREVISTI, OPPURE IN ASSENZA DI NOTIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 99, QUANDO PREVISTA OPPURE IN ASSENZA DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE O DEI LAVORATORI AUTONOMI (DURC) , È SOSPESA L'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO, CIO' COMPORTA LA SOSPENSIONE DEI LAVORI EDILI.
MODULISTICA:
Per lavori privati in edilizia si intendono lavori soggetti a Permesso di Costruire, Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) e Comunicazione di Inizio Attività di edilizia libera;
Contestualmente al deposito dell'inizio lavori del Permesso di Costruire e delle dichiarazioni e comunicazioni summenzionate occorre trasmettere la Dichiarazione del Committente o del Responsabile dei lavori (VEDI MODULO) con gli allegati previsiti;
La medesima documentazione è da presentare anche in caso di variazione/sostituzione/nuovo affidamento di impresa / lavoratori autonomi;
La Dichiarazione del Committente o del Responsabile dei lavori deve contenere:
- la dichiarazione dell’avvenuta verifica dell’idonerità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
- la dichiarazione dell’avvenuta verifica e acquisizione della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 art.90 del D.lgs.81/08 e s.m.e i.,
- il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- la notifica preliminare di cui all’art. 99 nei casi ivi previsti;
IL DURC
Deve essere richiesto alla Cassa Edile in caso di lavori nel settore edile (sia pubblici che privati) e nel caso in cui l'impresa abbia l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile o applichi i contratti collettivi del settore edile; negli altri casi il DURC può essere richiesto indifferentemente ad INPS o INAIL ovvero ad altri istituti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.
- La regolarità contributiva NON può essere autocertificata.
- La dichiarazione relativa all’esonero di una ditta dall’obbligo di iscrizione alle assicurazioni obbligatorie, in particolare all’INPS e/o INAIL, deve essere resa solo dall’istituto stesso il quale rilascia una dichiarazione attestante che in capo al soggetto non sussiste l’obbligo di iscrizione in base alla normativa vigente. (Ad esempio le società a responsabilità limitata possono essere iscritte solo all'INAIL e quindi in assenza di obblighi contributivi nei confronti dell'INPS: in tal coso l'INAIL rilascia un certificato di regolarità contributiva per la parte di propria competenza mentre l'INPS rilascia una attestazione di non sussistenza dell'obbligo di iscrizione)
- Il DURC per i lavori privati in edilizia ha validità di TRE mesi;
- Il DURC deve recare nell'intestazione "Per lavori privati di edilizia" (un DURC richiesto per una determinata finalità indicata sullo stesso certificato, ad es: per appalti pubblici, per agevolazioni, finanziamenti, sovvenzione e autorizzazioni, NON può essere utilizzato in un'ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso - circolare n.35/2010 del Ministero del Lavoro)
- il DURC deve essere consegnato in ORIGINALE oppure in copia conforme all'originale la cui conformità deve essere sottoscritta da un pubblico ufficiale;
L'obbligo della certificazione della regolarità contributiva riguarda il titolare di impresa con dipendenti ovvero quella del singolo lavoratore autonomo artigiano o non artigiano iscritto alle speciali gestioni previdenziali;
- in assenza del DURC è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo;